Gli articoli che appaiono sui quotidiani, i commenti nei talk show i dibattiti televisivi, le interviste rilasciate da singoli leader politici o sindacali, mostrano quanta ipocrisia regna intorno al problema dell’art.18.
La parte di questo articolo in discussione è quella che riguarda l’autorità del giudice , laddove dichiari inefficace il licenziamento di un dipendente o lo annulli poiché intimato senza giusta causa, di ordinare al datore di lavoro il reintegro del lavoratore nel posto di lavoro.
Cercheremo di dimostrare che le opposte tesi sull’art. 18 sono frutto di ipocrisie,in quanto non è vero che se abolito o mantenuto provoca i vantaggi o le catastrofi sostenute dalle opposte fazioni.
Le discussioni sull’articolo 18 non servono altro che a mascherare problematiche difficili da esternare, perché provocherebbero reazioni a difesa di comportamenti non sempre cristallini sia da parte sindacale che da parte imprenditoriale.
IL RUOLO DEL CAPO
I rapidi cambiamenti, imposti dal mercato globale, richiedono nelle aziende figure di Capi capaci di apprendere e sviluppare una leadership autorevole ed in possesso di un giusto grado di flessibilità.
Profilo blogger
- Pier Paolo
- Ho avuto la fortuna di lavorare in aziende che investivano molto nella formazione e sviluppo del personale. Ho diretto per dieci anni la funzione Risorse Umane della mia azienda e ciò mi ha permesso di apprezzare l'importanza dei Capi di prima linea e del Middle Management. E' a loro, essenzialmente, che dedico questo blog.
mercoledì 15 febbraio 2012
giovedì 2 febbraio 2012
Il decreto mille proroghe sugli esodati
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Premesso che gli emendamenti al decreto milleproroghe dovrebbero essere definitivamente approvati il prossimo martedi, si danno per scontati alcuni provvedimenti presi a favore degli esodati, che, con la nuova legge sulle pensioni, si sarebbero visti cambiare completamenti i termini di maturazione delle pensioni e di conseguenza il percepimento della stesse.
Vengono inclusi tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio di andare in pensione con i vecchi criteri, oltre ai lavoratori già individuati dal comma 14 dell'art.24, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto in data antecedente al 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410 (tentativo obbligatorio di conciliazione), 411(processo verbale di conciliazione) e 412-ter(Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva) del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi:

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Vengono inclusi tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio di andare in pensione con i vecchi criteri, oltre ai lavoratori già individuati dal comma 14 dell'art.24, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto in data antecedente al 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410 (tentativo obbligatorio di conciliazione), 411(processo verbale di conciliazione) e 412-ter(Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva) del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi:
- la data di cessazione del rapporto di lavoro deve risultare da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale;
- il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 , cioé dal 1° gennaio 2012.

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venerdì 20 gennaio 2012
Liberalizzazioni e crescita economica
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Ho avuto l'opportunità di ascoltare, questa mattina, una parte del programma Omnibus, sulla 7, a cui partecipava Tobias Piller del Frankfurter Allgemeine Zeitung e presidente dell'Associazione della Stampa Estera in Italia.
Il soggetto del dibattito erano i due argomenti del momento e cioé le liberalizzazioni e le leggi da promulgare per incoraggiare la .crescita economica.I vari interventi di Tobias Piller hanno fatto comprendere, in modo chiarissimo, quale é il problema di credibilità del nostro paese, non solo in Germania, e l'inutilità di certe posizioni parlamentari ed extraparlamentari, al fine di convincere i mercati sulla tenuta del nostro paese.
Il soggetto del dibattito erano i due argomenti del momento e cioé le liberalizzazioni e le leggi da promulgare per incoraggiare la .crescita economica.I vari interventi di Tobias Piller hanno fatto comprendere, in modo chiarissimo, quale é il problema di credibilità del nostro paese, non solo in Germania, e l'inutilità di certe posizioni parlamentari ed extraparlamentari, al fine di convincere i mercati sulla tenuta del nostro paese.
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mercoledì 4 gennaio 2012
I DIRIGENTI ESODATI
La riforma delle pensioni, nello stabilire all'art. 14 i criteri di esenzione, ha voluto prendere in considerazione quelle situazioni critiche, che si sarebbero venute a creare per i lavoratori, inseriti in processi di mobilità prima dell'approvazione della nuova legge. Lo spirito dell'art.14 é quello di evitare che i lavoratori, coinvolti nei processi di riduzione del personale rimnagano senza alcuna forma di sostentamento, nell'attesa di maturare il diritto alla pensione, secondo i criteri della riforma delle pensioni.
I criteri di esenzione non si applicano, purtroppo, ai dirigenti esodati che, pertanto, potrebbero dover affrontare tempi più o meno lunghi, senza alcuna copertura economica.
La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con incentivo all'esodo, a fronte di processi di riduzione di personale dirigenziale, rappresentava per i dirigenti una specie di ammortizzatore sociale, che permetteva di raggiungere i requisiti per accedere alla pensione di anzianità.
Gli accordi prevedevano, in genere, un incentivo all'esodo, che permettesse di avere una copertura economica nel tempo necessario a raggiungere il requisito di età, avendo già maturato 35 o più anni di contribuzione, per raggiungere i criteri stabiliti con il sistema delle quote.
Impossibile dire quanti sono i dirigenti esodati, attraverso queste risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro, ma, certamente, la riforma delle pensioni, spostando a minimo 42 anni la contribuzione necessaria per la pensione di vecchiaia anticipata e a 66 anni l'età per la nuova pensione di vecchiaia, creeerà in questi pochi o tanti casi delle situazioni drammatiche dal punto di vista sociale.

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I criteri di esenzione non si applicano, purtroppo, ai dirigenti esodati che, pertanto, potrebbero dover affrontare tempi più o meno lunghi, senza alcuna copertura economica.
La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con incentivo all'esodo, a fronte di processi di riduzione di personale dirigenziale, rappresentava per i dirigenti una specie di ammortizzatore sociale, che permetteva di raggiungere i requisiti per accedere alla pensione di anzianità.
Gli accordi prevedevano, in genere, un incentivo all'esodo, che permettesse di avere una copertura economica nel tempo necessario a raggiungere il requisito di età, avendo già maturato 35 o più anni di contribuzione, per raggiungere i criteri stabiliti con il sistema delle quote.
Impossibile dire quanti sono i dirigenti esodati, attraverso queste risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro, ma, certamente, la riforma delle pensioni, spostando a minimo 42 anni la contribuzione necessaria per la pensione di vecchiaia anticipata e a 66 anni l'età per la nuova pensione di vecchiaia, creeerà in questi pochi o tanti casi delle situazioni drammatiche dal punto di vista sociale.

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lunedì 12 dicembre 2011
Manovra salva italia; disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
I disposti dei comma 14 e 15 dell'art. 24 della così detta Manovra salva Italia, stanno sollevando dubbi e reazioni in tutti quei dipendenti che, a seguito di processi di riduzione del personale, hanno firmato accordi con i quali, durante il periodo di mobilità o di contribuzione volontaria, avrebbero, prima maturato il diritto alla pensione e, successivamente, la titolarità alla stessa. Il problema non sorge tanto nell'intepretazione dei due comma, che spiegano chiaramente quali situazioni pregresse saranno fatte salve, quanto nel limite dei 50.000 accessi alla pensione , stabiliti dalla legge, e la cui gestione viene delegata all'INPS.
E' comprensibile che sorgano dubbi sui criteri che l'INPS adotterà nello stabilire l'ordine di accettazione e se non ci saranno chiarimenti in tal senso, le aziende avranno, da ora in poi, grandi difficoltà nel negoziare con i sindacati nuovi processi di mobilità o far accettare a dipendenti accordi di mobilità volontaria.
Le associazione di categoria dovrebbero farsi parte operante, affinchè l'INPS chiarisca, nell'intepretare le nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, i criteri che adotterà per autorizzare gli ingressi alla pensione nei limiti delle 50.000 unità
E' comprensibile che sorgano dubbi sui criteri che l'INPS adotterà nello stabilire l'ordine di accettazione e se non ci saranno chiarimenti in tal senso, le aziende avranno, da ora in poi, grandi difficoltà nel negoziare con i sindacati nuovi processi di mobilità o far accettare a dipendenti accordi di mobilità volontaria.
Le associazione di categoria dovrebbero farsi parte operante, affinchè l'INPS chiarisca, nell'intepretare le nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, i criteri che adotterà per autorizzare gli ingressi alla pensione nei limiti delle 50.000 unità
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